Cassazione penale Sez. V sentenza n. 33407 del 7 ottobre 2002

ECLI:IT:CASS:2002:33407PEN

Massima

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Il diritto di cronaca giornalistica, pur trovando limiti nella tutela della reputazione altrui, può giustificare la pubblicazione di notizie anche critiche, purché siano sostanzialmente vere e formulate con continenza di linguaggio, senza eccedere nell'offesa della sfera personale. Il giornalista, nel riferire fatti di interesse pubblico, non può essere ritenuto penalmente responsabile per diffamazione a meno che non abusi del diritto di cronaca, superando i limiti della continenza e della verità dei fatti riportati. Pertanto, la condanna per diffamazione a carico del giornalista e del direttore responsabile di una testata giornalistica può essere ritenuta illegittima ove le espressioni utilizzate, pur critiche, siano proporzionate all'interesse pubblico della notizia e non eccedano i limiti della continenza e della verità sostanziale dei fatti riferiti, anche quando il soggetto diffamato sia un pubblico ufficiale come il sindaco di un comune. In tali casi, il giudice deve valutare attentamente se l'esercizio del diritto di cronaca, pur potendo ledere in parte la reputazione altrui, sia comunque giustificato dall'interesse pubblico alla conoscenza di fatti di rilevanza sociale e amministrativa, purché esposti con correttezza e senza eccessi gratuiti. La condanna per diffamazione a carico del giornalista e del direttore responsabile può quindi essere annullata in sede di impugnazione, con conversione del ricorso per cassazione in appello, ove emerga che le espressioni utilizzate, pur critiche, non hanno superato i limiti del diritto di cronaca, essendo proporzionate all'interesse pubblico della notizia e formulate con continenza di linguaggio, senza eccedere nella lesione della reputazione altrui.

Sentenza completa

IN FATTO E IN DIRITTO Il Tribunale di Perugia, in data 3.4.2000, dichiarava G. O. responsabile del reato di cui agli artt. 595.1.2.3 c. p., in relazione all'art. 13 legge 47/48 e 61, n. 10 c. p., perché concepiva, redigeva e pubblicava sul periodico "L'eco di Serrasanta", datato 18.6.1995, un articolo offensivo della reputazione di V. L., Sindaco di Gualdo Tadino, al quale si addebitava l'adozione di delibere comunali per motivazioni estranee all'interesse pubblico. Veniva, inoltre, dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 57, 595.1.2.3 in relazione all'art. 13 legge n. 47/48, 61, n. 10 c. p., A. V., nella qualità di direttore responsabile del predetto periodico, per avere omesso il controllo necessario ad impedire la pubblicazione dell'articolo di cui sopra. Gli imputati, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle contestate aggravanti, venivano rispettivamente condannati alla pena di l…

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