Cassazione penale Sez. II sentenza n. 33058 del 28 luglio 2016

ECLI:IT:CASS:2016:33058PEN

Massima

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Il diritto del danneggiato al risarcimento del danno derivante da un fatto che, al momento della sua commissione, costituiva reato, permane anche quando, successivamente, tale fatto venga depenalizzato e non sia più previsto dalla legge come illecito penale. In tali ipotesi, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, senza dover trasmettere gli atti al giudice civile competente per l'irrogazione della sanzione pecuniaria civile. Ciò in quanto il diritto al risarcimento del danno trova applicazione dei principi generali sulla successione delle leggi stabiliti dall'articolo 11 preleggi, e non quelli contenuti nell'articolo 2 c.p. in materia di abolitio criminis. Pertanto, la revoca della sentenza di condanna per il venir meno della rilevanza penale del fatto non comporta il venir meno della natura di illecito civile dello stesso, con la conseguenza che le statuizioni civili derivanti da reato continuano a costituire fonte di obbligazioni efficaci nei confronti della parte danneggiata. Tale principio trova applicazione anche quando la modifica legislativa "trasforma" in condotte lecite fatti che erano penalmente rilevanti, senza che sia necessaria una espressa previsione normativa in tal senso, in quanto l'obbligo per il giudice dell'impugnazione di giudicare sulle statuizioni civili valutandone la fondatezza permane anche in caso di non definitività della condanna ancora soggetta ad impugnazione. Ciò al fine di evitare una soluzione che violerebbe il principio della ragionevole durata del processo, obbligando la parte civile alla prosecuzione del giudizio in altra sede, benché il fatto sia già stato acclarato in sede penale, e foriera di possibili contrasti di giudicati.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIANDANESE Franco - Presidente

Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere

Dott. FILIPPINI Stefano - Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo - Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa in data 16 dicembre 2014 dal Tribunale di Avellino, con la quale, in conferma della sentenza emessa in data 22 ottobre 2013 dal Giudice di pace di Sant'Angelo dei Lombardi, veniva condannato alla pena di Euro 500 di multa per il reato ex articolo 635 c.p. ed ulteriore multa di Euro 300 per il reato di cui all'articolo 582 c.p., oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
Sentita la relazione dell…

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