Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza breve n. 3668 del 2012

ECLI:IT:TARNA:2012:3668SENB

Massima

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L'ordinanza di demolizione di opere edilizie realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo costituisce un atto dovuto per l'amministrazione comunale, affrancato dalla ponderazione discrezionale del confliggente interesse al mantenimento in loco della res, in quanto la repressione dell'abuso edilizio corrisponde per definizione all'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato. Pertanto, l'ordinanza di demolizione è sorretta da adeguata e sufficiente motivazione, consistente nella compiuta descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro esecuzione in assenza del necessario permesso di costruire, senza che sia necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di un provvedimento tipizzato e vincolato che presuppone un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul loro carattere abusivo. Inoltre, anche ove si ritenga necessaria tale comunicazione, il vizio procedimentale sarebbe comunque sanato ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, prima parte, della legge n. 241/1990, in quanto risulta palese che il contenuto dispositivo dell'ordinanza di demolizione non avrebbe potuto essere diverso. Pertanto, l'amministrazione comunale, una volta accertata l'esecuzione di opere in assenza del prescritto permesso di costruire, è tenuta a disporne senza indugio la demolizione, non essendo tenuta a valutare preventivamente la sanabilità delle stesse.

Sentenza completa

N. 03997/2011
REG.RIC.

N. 03668/2012 REG.PROV.COLL.

N. 03997/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 3997 del 2011, proposto da Massimo Cennamo, rappresentato e difeso dagli avv. Pasquale Cennamo e Antonio Bindo, con domicilio
ex lege
(art. 25 c.p.a.) presso la Segreteria di questo T.A.R.;

contro

il Comune di Crispano, in persona del Sindaco
pro tempore
, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell’ordinanza n.7/11 del 19 aprile 2011, con la quale il Comune di Crispano ha ingiunto a Massimo Cennamo la demolizione di opere abusive.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nella camer…

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