Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 2917 del 2019

ECLI:IT:TARCT:2019:2917SENT

Massima

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Il Comune può vietare la prosecuzione di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande solo quando sussistano i presupposti di cui all'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, ovvero quando vi sia pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, e non può farlo sulla base della mera mancanza di titolo di disponibilità dei locali da parte del titolare dell'attività, in assenza di una valutazione della sussistenza di tali presupposti. Inoltre, il Comune non può annullare in autotutela una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) consolidatasi per silenzio-assenso, se non ricorrono i presupposti di cui all'art. 19, commi 3 e 4, della legge n. 241/1990, ovvero l'esistenza di un pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. Pertanto, il Comune è tenuto a valutare attentamente la sussistenza di tali presupposti prima di vietare la prosecuzione di un'attività avviata mediante SCIA, non potendo fondarsi sulla mera mancanza di titolo di disponibilità dei locali da parte del titolare dell'attività, in assenza di una specifica valutazione del pericolo di danno per i beni giuridici tutelati dalla legge. Inoltre, il Comune non può violare il giudicato formatosi su precedenti provvedimenti, essendo tenuto a conformarsi ad esso.

Sentenza completa

Pubblicato il 06/12/2019

N. 02917/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02684/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2684 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da ((omissis)), rappresentata e difesa dall’avv. ((omissis)) ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del T.a.r. Catania, sito in via Istituto Sacro Cuore, n. 22;

contro

il Comune di Oliveri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)) ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del T.a.r. Catania, sito in via Istituto Sacro Cuore, n. 22;

nei confronti

di Società Tindari s.r.l., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato…

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