Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8065 del 31 marzo 2007

ECLI:IT:CASS:2007:8065CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini dell'applicazione della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca è necessaria non solo la verità oggettiva del fatto, ma anche la correttezza dell'esposizione nei suoi aspetti formale e sostanziale; l'accostamento, sia pure a scopo esemplificativo, del nome di un soggetto, coinvolto in un procedimento giudiziario, con quello di altri soggetti, la cui responsabilità sia stata giudizialmente accertata, omettendo la circostanza dell'avvenuto proscioglimento del primo, è suscettibile di fondare la responsabilità per diffamazione (Nella specie si trattava di un articolo di stampa in cui era affermato che un recente orientamento della giurisprudenza, in tema di modica quantità di sostanza stupefacente, avrebbe "salvato" alcuni personaggi famosi, fra cui un noto personaggio dello spettacolo; la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte territoriale che non aveva ritenuto sussistente la responsabilità).

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