Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5411 del 24 ottobre 1984

ECLI:IT:CASS:1984:5411CIV

Massima

Massima ufficiale
L'onere della parte di proporre querela di falso, ove intenda contestare la piena efficacia probatoria, circa quanto avvenuto o compiuto alla presenza o con l'intervento del pubblico ufficiale rogante, di un atto pubblico o di una copia autentica dello stesso, prodotta dall'avversario, non resta escluso per il fatto che detta parte produca a sua volta un'altra copia autentica del medesimo atto, che contraddica o smentisca le risultanze del primo, costituendo quella querela lo strumento imprescindibile per neutralizzare il valore probatorio del documento prodotto per primo in giudizio.

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