Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9246 del 26 agosto 1994

ECLI:IT:CASS:1994:9246PEN

Massima

Massima ufficiale
La disposizione dell'art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283 si riferisce - a differenza delle ipotesi previste nelle successive disposizioni delle lett. c) e d) dello stesso articolo - non gia` alle sostanze alimentari gia` viziate o alterate, ma a quelle mal conservate e cioe` mantenute, sotto il profilo igienico-sanitario, in stato di non buona conservazione, per cui vi e` il pericolo della loro contaminazione o alterazione. Ne deriva che, se l'inosservanza delle prescrizioni igienicorie intese a garantire la buona conservazione del prodotto, in vista della sua commestibilita`, e` di per se` sufficiente ad integrare la contravvenzione in esame, a maggior ragione e` da configurare tale reato quando l'alimento e` detenuto nei luoghi di vendita o di consumo in condizioni di conclamato pericolo per la sua commestibilita` per essere scaduto il termine oltre il quale, per espressa disposizione di legge, il prodotto non puo` essere commercializzato e, quindi consumato. conforme:

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