Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4938 del 28 maggio 1984

ECLI:IT:CASS:1984:4938PEN

Massima

Massima ufficiale
Nella nozione di atto arbitrario, ai fini della applicabilità dell'esimente di cui all'art.. 4 D.L.L. 14 settembre 1944 n.. 288, deve ricondursi non un qualsiasi errore del pubblico ufficiale, ma un comportamento, in genere, che obiettivamente manifesti o riveli un carattere di prepotenza o di sopruso, determinato non da colpa ma dalla consapevole volontà del pubblico ufficiale di perseguire fini o usare mezzi che non sono compatibili col nostro ordinamento giuridico. Pertanto, ai fini della discriminante di cui alla citata norma non basta la contrarietà obiettiva del fatto del pubblico ufficiale all'ordinamento giuridico, cioè un suo comportamento illegittimo perché la nozione di arbitrarietà implica capriccio, vessazione, sopruso e simili sentimenti; onde è che nel comportamento del pubblico ufficiale deve rinvenirsi oltre alla contrarietà obiettiva all'ordinamento giuridico anche un atteggiamento soggettivo che si concreti nella deliberata intenzione del pubblico ufficiale di eccedere dalle proprie attribuzioni.

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