Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 12160 del 29 novembre 1991

ECLI:IT:CASS:1991:12160PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dal settimo comma dell'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T.U. disciplina degli stupefacenti, "per chi si adopera per evitare che l'attivita` delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorita` di polizia o l'autorita` giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti", non possono assumere rilievo attenuante le pure e semplici manifestazioni verbali o le sole buone intenzioni, dovendosi l'aiuto concretare nell'effettivo raggiungimento dello scopo perseguito con detta norma, senza possibilita` di ravvisare la materia dell'attenuante ne` in piu` o meno sincere dichiarazioni accusatorie che alla fine si rivelino inattendibili o, comunque, prive di sufficienti riscontri estrinseci, come richiesti espressamente dall'art. 192, terzo comma nuovo cod. proc. pen., ne` in indicazioni e segnalazioni che portino a ricerche infruttuose o al sequestro di modeste quantita` di sostanze stupefacenti o psicotrope.

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