Cassazione penale Sez. V sentenza n. 32689 del 27 luglio 2004

ECLI:IT:CASS:2004:32689PEN

Massima

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La misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno può essere applicata nei confronti di un soggetto indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso sulla base di un quadro indiziario complessivo, anche in assenza di una condanna penale per reati associativi, purché gli elementi valutativi siano obiettivamente accertati e sintomatici della pericolosità sociale del proposto. L'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale consente al giudice di avvalersi di un complesso di indizi, anche desunti dal procedimento penale conclusosi con assoluzione, per valutare la perdurante attualità della pericolosità del soggetto, senza che la sopravvenuta assoluzione penale assuma carattere assorbente. Ai fini dell'applicazione della misura patrimoniale della confisca, è sufficiente che risulti una sproporzione tra il patrimonio del proposto e i suoi redditi dichiarati, ovvero che vi siano indizi idonei a far desumere in modo fondato che i beni costituiscano il reimpiego di proventi di attività illecite, senza che sia necessaria la dimostrazione di un nesso specifico tra i beni e l'attività criminosa, essendo sufficiente l'accertamento della loro illecita provenienza. La revoca della confisca può essere disposta solo ove il provvedimento ablativo si sia basato su una erronea valutazione dei fatti, non essendo sufficiente la mera cessazione della pericolosità personale del soggetto.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
((omissis)) - ((omissis)) - ((omissis)) - ((omissis)) - ((omissis)) - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Fr. Pa., n. a Pa. Il (...)
Ro. Su., n. a Tr. il (...)
avverso
il decreto della Corte d'appello di Palermo depositato il 17 ottobre 2003
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. ((omissis)) le conclusioni del P.M. che ha chiesto il rigetto dei ricorsi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto reso il 24 giugno 1996, divenuto definitivo il 30 gennaio 2001, il Tribunale di Trapani applicò a Fr. Pa. la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di dimora per tre anni e dispose la confisca di numerosi beni, tra i quali le quote di due società, la SO.E.S.T. s.r.l. e la C.I.S.E.A. s.r.l., intestate a Ro. S…

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