Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2052 del 14 marzo 1990

ECLI:IT:CASS:1990:2052CIV

Massima

Massima ufficiale
L'art. 119 del d.p.r. n. 361 del 1957 - prevede in favore del lavoratore chiamato ad espletare funzioni elettorali (anche relative a referendum, in virtu` del richiamo operato dall'art. 50 della legge n. 325 del 1970) il diritto di assentarsi, senza perdita della retribuzione, per un periodo di tre giorni, non detraibile dallo ordinario periodo di ferie annuali - va interpretato nel senso che sia la domenica, sia le altre giornate non lavorative (quali il sabato, in caso di cosiddetta settimana corta, qualunque ne sia la disciplina contrattuale ai fini della retribuzione e del computo della durata del periodo feriale) non vanno computate nel periodo suddetto, con la conseguenza che - se le operazioni elettorali cadono (in tutto o in parte) in tali giornate - il lavoratore ha diritto al corrispondente prolungamento del periodo feriale in altrettante giornate lavorative ovvero al pagamento, a carico del datore di lavoro, dell'indennita` sostitutiva, senza che ne risultino violati gli artt. 3 e 36 della costituzione.   da vedere: Sen 07/07/1987 5909 sez L Civ

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