Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 11724 del 18 marzo 2019

ECLI:IT:CASS:2019:11724PEN

Massima

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Il decreto penale di condanna che non contiene l'avviso della possibilità di formulare l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova, previsto dall'art. 460 c.p.p., comma 1, lettera e), è affetto da nullità di ordine generale non assoluta, che, ove non eccepita dalla parte che vi assiste immediatamente dopo il suo compimento, rimane sanata ai sensi degli artt. 180 c.p.p. e 182 c.p.p., comma 2. Tuttavia, tale nullità può essere eccepita tempestivamente anche in sede di giudizio di appello, successivamente alla pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità della norma per omessa previsione di tale avviso, in quanto tale pronuncia determina la radicale cancellazione della disposizione dall'ordinamento giuridico, con effetti retroattivi sulle situazioni pregresse. L'omesso avviso della facoltà di chiedere la messa alla prova, infatti, vanifica la funzione di tale istituto, individuata dalla Consulta nel consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa mediante una scelta consapevole tra tutte le alternative riconosciute dall'ordinamento, indipendentemente dall'esito di tale scelta. Pertanto, l'imputato ha interesse a eccepire la nullità del decreto penale di condanna, anche in assenza di una contestuale richiesta di accesso al rito alternativo, in quanto la sanatoria della nullità è collegata all'esercizio e non al mancato esercizio della facoltà a cui l'atto omesso o nullo è preordinato.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente

Dott. FERRANTI Donatella - Consigliere

Dott. BRUNO ((omissis)) - Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe - Consigliere

Dott. PICARDI Francesca - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29/06/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. PICARDI Francesca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. ZACCO FRANCA che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con trasmissione atti al Tribunale di FORLI'.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Bologna ha confermato …

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