Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3649 del 2 settembre 1994

ECLI:IT:CASS:1994:3649PEN

Massima

Massima ufficiale
A norma del combinato disposto degli artt. 309, comma quinto, e 291, comma primo, cod. proc. pen., il pubblico ministero e` tenuto a trasmettere al tribunale del riesame gli atti contenenti gli elementi sui quali fondo`, a suo tempo, la richiesta di applicazione della misura cautelare. Tra questi atti e` compreso l`interrogatorio del fermato o dell`arrestato cui il pubblico ministero abbia eventualmente proceduto ai sensi dell`art. 388 cod.  proc. pen., ma non anche quello assunto dal giudice per le indagini preliminari in sede di convalida dell`arresto e, quindi, in un momento posteriore alla formulazione della richiesta di cui sopra; cio`, tuttavia, non significa che il giudice di quest`ultima investito non possa tener conto, ai fini della decisione, anche di quanto emerge dall`atto da lui direttamente compiuto con l`intervento necessario del difensore dell`indagato, ne` che il tribunale del riesame non possa valutare tale elemento alla luce di cio` che risulta dall`ordinanza custodiale e dalle allegazioni difensive, ben potendo il medesimo tribunale acquisire l`atto "de quo" anche dopo la chiusura della discussione, senza percio` ledere alcun diritto della difesa il cui controllo sulla esistenza, regolarita` e tempestivita` dell`interrogatorio di cui all`art. 391, comma terzo, cod. proc. pen. e` garantito dalla possibilita` di esperire ricorso immediato per cassazione in esito all`udienza di convalida.     da vedere: Sen 18/12/1993 3272 sez 2 Pen Sen 02/07/1993 1633 sez 5 Pen

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