Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 380 del 7 aprile 1993

ECLI:IT:CASS:1993:380PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di riesame di misure cautelari, gli artt. 309, 291 cod. proc.  pen. e 100 disp. att. non pongono al pubblico ministero l`obbligo di trasmettere al tribunale tutti gli atti presentati al giudice per le indagini preliminari al momento della richiesta delle misure cautelari e tanto meno sanzionano di nullita` il procedimento o l`ordinanza emessa dal tribunale nel caso che il riesame avvenga sulla base di una documentazione incompleta rispetto a quella messa a disposizione del G.I.P.. Tali norme stabiliscono per l`autorita` procedente soltanto un onere, il cui mancato adempimento comporta, qualora la documentazione sia tanto lacunosa da non consentire al tribunale di valutare la sussistenza dei gravi indizi a carico dell`indagato, l`annullamento della ordinanza del G.I.P.. Il tribunale del riesame decide sulla base degli atti trasmessigli ed e` rimesso all`apprezzamento del P.M.  decidere se sia opportuno trasmettere tutti gli elementi messi a disposizione del G.I.P. ovvero ometterne qualcuno allorche` vi sia l`esigenza di non portare a conoscenza della difesa determinati atti.    da vedere: Sen 10/11/1992 3107 sez 1 Pen Sen 20/08/1992 2954 sez 6 Pen Sen 11/07/1992 1438 sez 6 Pen

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