Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 5788 del 15 giugno 1994

ECLI:IT:CASS:1994:5788CIV

Massima

Massima ufficiale
Il diritto di manifestare il proprio pensiero previsto dall`art. 21, primo comma, Cost., oltre ad incontrare i limiti posti a tutela dei diritti e delle liberta` altrui da altre norme della stessa Costituzione, deve essere coordinato con i vari interessi di rango pubblicistico e costituzionale tutelati da leggi speciali, come l`ordinamento della professione di avvocato e procuratore dettato dal R.D.L. legge 27 novembre 1933 n. 1578; il cui art.  38, affermativo della sanzionabilita` in via disciplinare di comportamenti non conformi alla dignita` e al decoro professionale, e` applicabile anche con riguardo ad espressioni del professionista (nella specie, critiche delle lungaggini burocratiche della Cassa di Previdenza) che, pur non concernendo direttamente l`esercizio della professione e prescindendo da quanto previsto dalle norme penali in tema di offesa all`onore ed alla reputazione delle persone, siano idonee - secondo un giudizio demandato all`ordine professionale - ad incidere negativamente sul prestigio e sulla dignita` della classe forense.

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.