Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 24 del 3 luglio 1995
ECLI:IT:CASS:1995:24PEN
Massima
Massima ufficiale
L'ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma 6 dell'art. 409 c.p.p.; e tali limiti sussistono, quale che sia il procedimento a conclusione del quale essa sia stata pronunciata. La citata norma, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, c.p.p., legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di esercitare le facoltà ad esse attribuite dalla legge, e cioè l'intervento in camera di consiglio per i procedimenti da svolgersi dinanzi al tribunale, e il contraddittorio documentale per i procedimenti di competenza del pretore. (Fattispecie relativa ad opposizione della persona offesa ad ordinanza di archiviazione del Gip presso la pretura circondariale, oggetto di ricorso per cassazione nel quale l'opponente lamentava che il giudice di merito aveva omesso di considerare alcune circostanze di fatto già acquisite e sufficienti per escludere la manifesta infondatezza della notizia di reato). Le cose sottoposte a sequestro probatorio, quando non sia più necessario mantenerle vincolate a fini di prova, devono essere restituite all'avente diritto, salvo in tre casi, e cioè che il giudice non ne disponga il sequestro conservativo o non le sottoponga a sequestro preventivo, ovvero che non ne ordini la confisca, anche dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione. Qualora il pubblico ministero presso la pretura circondariale abbia formulato richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari, quest'ultimo, in caso di opposizione a tale richiesta della persona offesa dal reato, non ha l'obbligo di fissare — come è previsto nel procedimento dinanzi al Gip presso il tribunale — l'udienza in camera di consiglio, ma può decidere con ordinanza de plano, in base a un contraddittorio meramente cartolare, in coerenza al principio di semplificazione del procedimento pretorile. È ammissibile il sequestro preventivo di cosa già soggetta a sequestro probatorio, purché sussista un pericolo concreto e attuale della cessazione del vincolo di indisponibilità impresso da quest'ultimo, che renda reale e non solo presunta la prospettiva della riconduzione del bene nella sfera di chi potrebbe servirsene in contrasto con le esigenze protette dall'art. 321 c.p.p. (In motivazione, la S.C. ha chiarito: 1) che, quantunque manchi, per le misure cautelari reali, una previsione esplicita come quella codificata, per le misure sulla libertà personale, dalla lett. c) degli artt. 274 e 292 c.p.p., è nella fisiologia del sequestro preventivo, come misura limitativa anch'essa di libertà protette costituzionalmente, che il pericolo debba presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e debba essere valutato in riferimento alla situazione esistente al momento dell'adozione della misura reale e non già nella prospettiva di un'astratta, oltre che incerta nell'an e nel quando, futura possibilità di caducazione del sequestro probatorio; 2) che un pericolo di tale natura è da escludere solo finché il procedimento resti nella fase delle indagini preliminari, nella quale, spettando al pubblico ministero il potere-dovere di restituzione e quello della relativa esecuzione, lo stesso P.M. può ovviare al predetto pericolo, o rivolgendosi in tempo al giudice per le indagini preliminari per il sequestro preventivo, o emettendo direttamente in via d'urgenza e salvo convalida, il relativo decreto, ma che, al di fuori di tale ipotesi e quando sia stata esercitata l'azione penale, è ben possibile che il P.M. - a causa della mancanza di un punto di saldatura tra i due provvedimenti o dei tempi tecnici occorrenti per comunicazioni o notifiche - si venga a trovare nell'impossibilità di attivarsi prontamente per l'applicazione della misura preventiva; 3) che in questi ultimi casi e in altri analoghi non è, ovviamente, richiesto, per l'adozione della misura cautelare reale, che la cessazione del sequestro probatorio e la restituzione delle cose non più necessarie a fini di prova siano già intervenute o già disposte, ma è sufficiente che sussista in itinere la probabilità che ciò accada e che l'imputato riacquisti la libera disponibilità del bene, fermo restando il concorso del pericolo attuale e concreto della protrazione dell'attività criminosa o dell'aggravamento dei suoi effetti).
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