Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3725 del 25 luglio 1978
ECLI:IT:CASS:1978:3725CIV
Massima
Massima ufficiale
L'impugnazione delle deliberazioni di un consorzio costituito da diversi condominii non è disciplinata dall'art. 2606 c.c., dal momento che il consorzio non è formato da imprenditori, ma da enti di gestione, bensì dalle disposizioni dettate in materia di condominio negli edifici, applicabili in via analogica, essendo compatibili con la struttura organizzativa e con le finalità dell'ente. Conseguentemente il termine di trenta giorni per l'impugnazione ex art. 1137 c.c. opera solo per le deliberazioni annullabili, ossia viziate nel loro procedimento di formazione per inosservanza delle regole all'uopo stabilite dalla legge, dalle private convenzioni o dal regolamento di condominio, ovvero pregiudizievoli alle cose o ai servizi comuni o inerenti a materia riservata alla competenza di un altro organo (es.: l'amministratore), mentre sono sottratte a qualsiasi termine di decadenza e possono essere impugnate con un'azione di mero accertamento da chiunque vi abbia interesse — e non solo dai condomini assenti o dissenzienti — le deliberazioni nulle, e cioè quelle prive dei requisiti essenziali come quelle adottate con maggioranza inesistente, apparente o inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale in relazione all'oggetto della deliberazione, o con contenuto illecito o impossibile, o concernenti innovazioni lesive dei diritti di ciascun condomino sulle cose o sui servizi comuni o sulle parti di proprietà individuale. In caso di deliberazione nulla dell'assemblea condominiale — a differenza di quanto prescritto dall'art. 1137 c.c. per la deliberazione meramente annullabile — la legittimazione alla impugnazione spetta non solo ai condomini assenti o dissenzienti, ma anche a quelli che si sono astenuti dal votare o hanno votato scheda bianca; non sono invece legittimati all'impugnazione i condomini che hanno espresso voto favorevole, non avendo interesse a far accertare la nullità di una deliberazione alla quale essi stessi hanno dato causa contribuendo alla formazione della volontà collettiva.
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