Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza breve n. 3906 del 2012

ECLI:IT:TARLAZ:2012:3906SENB

Massima

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Il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento da parte della pubblica amministrazione, quando tale comunicazione sia necessaria per consentire all'interessato di partecipare al procedimento e far valere le proprie ragioni, determina l'illegittimità del provvedimento finale adottato senza tale preventiva comunicazione. La partecipazione del privato al procedimento amministrativo, resa possibile dalla comunicazione di avvio, svolge una funzione conoscitiva a vantaggio di entrambe le parti, pubblica e privata, consentendo all'interessato di anticipare la tutela delle proprie ragioni e permettendo all'amministrazione di ridurre i margini di errore, in quanto le consente di conoscere, prima dell'adozione del provvedimento, i vizi in cui incorrerebbe adottandolo. Tale comunicazione è necessaria anche quando l'amministrazione non abbia rispettato la tempistica dettata dalla legge per l'adozione del provvedimento finale, in quanto la comunicazione di avvio del procedimento è una disposizione di carattere generale sempre applicabile, salvo che l'amministrazione non ne dimostri l'inutilità. Pertanto, il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, quando tale comunicazione sia necessaria, determina l'illegittimità del provvedimento finale adottato senza tale preventiva comunicazione, a prescindere dalla sussistenza di ulteriori profili di illegittimità del provvedimento stesso.

Sentenza completa

N. 02137/2012
REG.RIC.

N. 03906/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02137/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2137 del 2012, proposto dalla Soc Ibigen Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Lirosi e Cinzia Guglielmello, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Lirosi in Roma, via Quattro Fontane, n, 20;

contro

Agenzia Italiana del Farmaco - Aifa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Regione Puglia, Regione Sicilia, Regione Lazio, Regione Sardegna, Regione Campania, Regione Abruzzo, Regione Calabria, Regione Liguria, non costituite in giudizio;

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