Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5217 del 25 maggio 1982

ECLI:IT:CASS:1982:5217PEN

Massima

Massima ufficiale
Il certificato di provenienza, previsto dalla legge 2 luglio 1957 n.. 474 per il trasporto di olii minerali combustibili o carburanti, è destinato a consentire il continuo controllo di ogni movimento della merce che, per la sua fungibilità, non consentirebbe, altrimenti, la prova della sua identità. Ne consegue che il reato previsto dalla citata legge si consuma con il solo trasporto di minerali lubrificanti senza l'accompagnamento del certificato, indipendentemente dalla causa di tale mancanza e dalla circostanza che sia stato assolto l'obbligo del tributo.

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