Cassazione penale Sez. I sentenza n. 611 del 27 marzo 1995

ECLI:IT:CASS:1995:611PEN

Massima

Massima ufficiale
La disposizione di cui all`art. 274, comma secondo, cod. pen. mil. di pace - che, per il reato di diserzione, individua il tribunale territorialmente competente in quello dell`arresto, della consegna o della volontaria costituzione - deve considerarsi tuttora in vigore e deve quindi essere applicata ancorche`, dopo la sentenza della Corte cost. n. 503 del 1989 e le innovazioni introdotte dalla legge 5 agosto 1988, n. 330, sia inibita l`adozione di provvedimenti restrittivi nei confronti dei militari assenti dai corpi di appartenenza; continua a permanere infatti la rilevanza di uno dei tre criteri alternativi di individuazione della competenza indicati dall`art. 274 predetto, e cioe` quello della "volontaria costituzione", alla quale, dopo le modifiche subite dall`originaria normativa, deve considerarsi equipollente a tutti gli effetti la "ripresentazione spontanea", con la conseguenza che la competenza per territorio "de qua" si radica nel luogo in cui tale ripresentazione si verifica. (Nella specie il tribunale militare del luogo in cui il disertore si era spontaneamente presentato aveva declinato la propria competenza territoriale ed indicato, sulla base del principio generale attributivo della competenza fissato dall`art. 274, primo comma, cod.  pen. mil. pace, quella del tribunale del luogo in cui era di stanza il reparto da cui l`imputato si era ingiustificatamente assentato: cio` sul presupposto della sopravvenuta inapplicabilita` del secondo comma del medesimo art. 274 cod. pen. mil. pace, per esser venuti meno i criteri alternativi di competenza ivi indicati in seguito al divieto di sottoporre a restrizione il disertore, ed al conseguente venir meno della "ratio" che li ispirava, e cioe` l`intento di evitare il dispendio di energie conseguente alla traduzione dell`arrestato da un luogo all`altro; la Corte, nell`accogliere le ragioni esposte nella denuncia di conflitto dal tribunale militare cui gli atti erano stati trasmessi, ha enunciato il principio di cui alla massima che precede). (V. Corte cost. n. 217 del 1993).

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