Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11349 del 21 dicembre 1984

ECLI:IT:CASS:1984:11349PEN

Massima

Massima ufficiale
A norma del primo comma dell'art.. 164 cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere negato soltanto se il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art.. 133 stesso codice, presume che il colpevole non si asterrà dal commettere ulteriori reati.Pertanto è illegittimo il diniego del beneficio "per non togliere alla pena ogni carattere afflittivo".

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