Cassazione penale Sez. I sentenza n. 41091 del 4 novembre 2008

ECLI:IT:CASS:2008:41091PEN

Massima

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Il mancato rispetto del termine di 10 giorni entro cui la contestazione disciplinare deve avvenire, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del D.P.R. n. 230/2000, rende illegittimo il provvedimento disciplinare, in quanto tale termine non è previsto solo in funzione acceleratoria del procedimento, ma anche a garanzia dell'interesse del detenuto di potersi difendere nell'immediatezza del fatto contestato. Tuttavia, nel caso in cui la contestazione sia stata effettuata tempestivamente, ovvero entro il termine di 10 giorni dalla commissione dell'infrazione disciplinare, il provvedimento disciplinare adottato è da ritenersi legittimo, in quanto il detenuto ha avuto la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa. Pertanto, il rispetto del termine di 10 giorni per la contestazione disciplinare costituisce un requisito essenziale per la validità del procedimento, in quanto tutela il diritto di difesa del detenuto, garantendogli la possibilità di controdedurre immediatamente alle accuse mossegli. Ciò in quanto il procedimento disciplinare, pur essendo interno all'ordinamento penitenziario, deve comunque svolgersi nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di difesa del detenuto, in ossequio ai principi costituzionali e alle norme internazionali in materia di tutela dei diritti umani. Inoltre, la legittimità del provvedimento disciplinare è altresì subordinata alla correttezza della contestazione dell'addebito, che deve essere effettuata con riferimento alla specifica disposizione normativa violata, come nel caso di specie in cui è stato correttamente contestato al detenuto l'inosservanza di un ordine legittimamente impartito dal personale penitenziario, ai sensi dell'art. 77, comma 1, n. 16, del D.P.R. n. 230/2000.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente

Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere

Dott. SIOTTO ((omissis)) - Consigliere

Dott. ROMBOLA' Marcello - Consigliere

Dott. CASSANO Margherita - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) CA. RA. , N. IL (OMESSO);

avverso ORDINANZA del 28/01/2008 GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETO;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;

lette le conclusioni del P.G. Dr. FEBBRARO Giuseppe, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

OSSERVA

Con ordinanza in data 28/1/08, emessa ai sensi dell'articolo 69 O.P., comma 6, lettera b), il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, ritenendo che il procedimento…

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