Cassazione penale Sez. I sentenza n. 703 del 20 aprile 1995

ECLI:IT:CASS:1995:703PEN

Massima

Massima ufficiale
L`obbligo di procedere all`interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, ai sensi dell`art. 294, comma primo, cod. proc. pen., vale solo nella fase delle indagini preliminari. Tale disciplina manifestamente non si pone in contrasto con l`inviolabilita` del diritto di difesa, garantita dall`art. 24 Cost. atteso che, fra l`altro, l`imputato e` sempre facoltizzato a proporre richiesta di riesame e puo` quindi, in tempi brevi, nell`ambito della relativa procedura, essere sentito e svolgere le proprie difese.     conforme: Sen 11/03/1994 5253 sez 1 Pen

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