Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3016 del 8 marzo 1991

ECLI:IT:CASS:1991:3016PEN

Massima

Massima ufficiale
E` manifestamente infondata, in relazione all`art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale delle norme del nuovo codice di procedura penale e delle sue disposizioni di attuazione che escludono il patteggiamento e il giudizio abbreviato nei procedimenti proseguenti con il vecchio rito nei quali gia` sia stato celebrato il dibattimento, in quanto nessuna disparita` di trattamento si puo` riscontrare fra imputati che rinuncino al dibattimento, e quindi a tutte le possibilita` di provare, nel corso di esso la propria innocenza screditando le fonti di accusa, e imputati che non possano fare questa concessione alla speditezza dei procedimenti perche` il dibattimento per loro sia stato gia` celebrato.   (Conf. Corte Cost. Sent. 24 maggio 1990 n. 277 e 24 settembre 1990 n. 413)

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