Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4871 del 17 aprile 1980
ECLI:IT:CASS:1980:4871PEN
Massima
Massima ufficiale
Il diritto di sciopero, per mantenersi nell'ambito corrispondente al suo oggetto, va esercitato senza ledere le altre libertà costituzionalmente garantite come quella di coloro che non vogliono scioperare. Esso pertanto non giustifica la violenza o altro comportamento diretto ad ostacolare l'accesso al posto di lavoro e che riveste il carattere di reato.
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