Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6898 del 11 giugno 1992
ECLI:IT:CASS:1992:6898PEN
Massima
Massima ufficiale
In tema di impugnazione di misure cautelari personali, l`art. 309, commaquinto, cod. proc. pen., riguarda la documentazione minima che il P.M. e`tenuto a trasmettere al Tribunale del riesame (art. 291 comma primo), mentreil comma nono dell`art. 309 consente alle parti di addurre "nuovi elementi"anche nel corso dell`udienza. Il Tribunale deve prendere in esame ai finidella decisione tali nuovi elementi, tra cui quindi anche gli elementi diprova acquisiti successivamente, ivi compreso l`interrogatorio resodall`indagato a norma dell`art. 294 cod. proc. pen.. Il provvedimento emesso insede di riesame, pertanto, integra e completa quello di custodia cautelare ede` quindi unitario il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi. Neconsegue l`inconferenza della doglianza del ricorrente che lamenta l`inizialeinsussistenza dei gravi indizi di colpevolezza al momento dell`emissione delprovvedimento cautelare. (Nella specie la Corte ha rigettato il ricorso).
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