Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6898 del 11 giugno 1992

ECLI:IT:CASS:1992:6898PEN

Massima

Massima ufficiale
In  tema di impugnazione di misure cautelari personali, l`art. 309, commaquinto,  cod.  proc.  pen.,  riguarda la documentazione minima che il P.M. e`tenuto  a trasmettere al Tribunale del riesame (art. 291 comma primo), mentreil  comma  nono dell`art. 309 consente alle parti di addurre "nuovi elementi"anche  nel  corso  dell`udienza.  Il Tribunale deve prendere in esame ai finidella  decisione  tali  nuovi  elementi, tra cui quindi anche gli elementi diprova  acquisiti successivamente, ivi compreso l`interrogatorio resodall`indagato  a norma dell`art. 294 cod. proc. pen.. Il provvedimento emesso insede  di  riesame, pertanto, integra e completa quello di custodia cautelare ede`  quindi unitario il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi. Neconsegue  l`inconferenza della doglianza del ricorrente che lamenta l`inizialeinsussistenza  dei  gravi  indizi di colpevolezza al momento dell`emissione delprovvedimento cautelare. (Nella specie la Corte ha rigettato il ricorso).

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