Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5210 del 4 giugno 1984

ECLI:IT:CASS:1984:5210PEN

Massima

Massima ufficiale
In materia di stupefacenti, il concetto di modica quantità deve essere definito con criteri esclusivamente oggettivi, come quella che è sufficiente al fabbisogno di un normale tossicodipendente per un brevissimo tempo (due - tre giorni). Ne deriva che non si possono prendere a parametro criteri soggettivi (quali il maggior consumo necessario ad un accanito tossicodipendente), se non per la valutazione delle sostanze detenute per uso personale terapeutico.

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