Cassazione penale Sez. II sentenza n. 28842 del 7 luglio 2015

ECLI:IT:CASS:2015:28842PEN

Massima

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La confisca di prevenzione non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, purché il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede tale nesso di strumentalità. Diversamente, la confisca pregiudica ipso iure i diritti di credito dei terzi che risultino da atti aventi data certa posteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca posteriore al sequestro, rendendo irrilevante la prova sulla mancata strumentalità del credito all'attività illecita o sulla buona fede del creditore. Pertanto, il creditore istante deve provare: a) che, al momento della concessione del credito, non risultava trascritto sui beni del proposto alcun decreto di sequestro finalizzato alla confisca; b) che il credito non era strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego; c) ove il credito fosse stato utilizzato per l'attività illecita, che egli ha ignorato in buona fede tale nesso di strumentalità. Tali requisiti devono essere provati al momento della concessione del credito, essendo irrilevanti le vicende successive delle quali il creditore non poteva essere a conoscenza. La buona fede può essere provata attraverso le condizioni delle parti, i rapporti personali e patrimoniali tra le stesse, il tipo di attività svolta dal creditore, la sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale e, in caso di enti, le dimensioni degli stessi. Il cessionario di un credito, anche se acquisito in epoca successiva alla trascrizione del sequestro, gode della medesima tutela del creditore originario, a condizione che risultino l'anteriorità dell'iscrizione del titolo o dell'acquisto del diritto rispetto al provvedimento cautelare o ablativo intervenuto nel procedimento di prevenzione e la sua buona fede, intesa come affidamento incolpevole.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente

Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere

Dott. GALLO Domenico - Consigliere

Dott. TADDEI Margherita - Consigliere

Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) S.P.A.;

avverso il decreto del 05/02/2014 del Tribunale di Reggio Calabria;

Visti gli atti, il decreto ed il ricorso;

udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAGO Geppino;

letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del Dott. ANIELLO Roberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO

1. Con decreto del 05/02/2014, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la domanda con la quale la societa' (OMISSIS) s.p.a. a…

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