Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 1816 del 2021

ECLI:IT:TARMI:2021:1816SENT

Massima

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Il Comune, nell'esercizio della propria discrezionalità pianificatoria, può legittimamente modificare la destinazione urbanistica di un'area, anche in senso più restrittivo rispetto alla precedente previsione, senza che ciò comporti una violazione del principio di affidamento o un obbligo di particolare motivazione, salvo che non risultino evidenti profili di illogicità o irragionevolezza manifesta. La valutazione dell'idoneità delle aree a soddisfare specifici interessi urbanistici appartiene alla discrezionalità dell'amministrazione, sottratta al sindacato di legittimità salvo che non sia inficiata da arbitrarietà o travisamento dei fatti. L'obbligo di ripetere la valutazione ambientale strategica (VAS) sussiste solo quando le modifiche apportate allo strumento urbanistico determinino un maggiore impatto sull'ambiente, non anche quando, al contrario, si siano introdotte variazioni più conservative dei valori ambientali. Il generico affidamento alla "non reformatio in pejus" della precedente destinazione urbanistica o l'affidamento qualificato discendente da atti endoprocedimentali favorevoli non precludono all'amministrazione di modificare la destinazione dell'area, in assenza di una definitiva approvazione del progetto edificatorio e di una posizione di legittimo affidamento del privato. L'amministrazione non è inoltre tenuta a una puntuale confutazione analitica delle singole osservazioni presentate in sede di adozione dello strumento urbanistico, potendo procedere al loro accorpamento per gruppi omogenei.

Sentenza completa

Pubblicato il 23/07/2021

N. 01816/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00802/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 802 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Maurizio Tagliabue, Andrea Tagliabue, Raffaele Tagliabue, Annarosa Tagliabue e Francesco Tagliabue, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Tagliabue e Ruggero Tumbiolo, con domicilio fisico eletto presso lo studio Claudio Ceriani in Milano, via Tommaso Salvini n. 5 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Como, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Ceresa, Marilisa Ogliaroso, Chiara Piatti e Antonio Tafuri, con domicilio digitale come da PEC…

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