Cassazione penale Sez. II ordinanza n. 16563 del 18 aprile 2023

ECLI:IT:CASS:2023:16563PEN

Massima

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Il patteggiamento della pena, in quanto istituto di natura premiale, non consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena, se non per le specifiche ipotesi tassativamente previste dalla legge, tra le quali non rientra la deduzione del vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Ciò in quanto l'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, introdotto dalla L. n. 103 del 2017, ha limitato l'impugnabilità della pronuncia di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge in esso espressamente indicate. Tale preclusione opera a prescindere dalla presenza, nella sentenza impugnata, di una motivazione che dia conto degli elementi di prova in forza dei quali si è esclusa la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p., atteso che la legge non richiede tale verifica ai fini della pronuncia di patteggiamento. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi - Presidente

Dott. BORSELLINO Maria - Consigliere

Dott. ARIOLLI G. - rel. Consigliere

Dott. CERSOSIMO Emanuele - Consigliere

Dott. SARACO Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/10/2022 del TRIBUNALE di IMPERIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIOVANNI ARIOLLI;
Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. (OMISSIS) ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Imperia del 14/10/2022, che ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti in ordine ai reati di cui agli articoli 648 e 474 c.p..
2. Con un unico motivo deduce la manc…

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