Cassazione penale Sez. V sentenza n. 19239 del 8 maggio 2015

ECLI:IT:CASS:2015:19239PEN

Massima

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Il concorso di persone nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria per causazione del fallimento con operazioni dolose è configurabile quando l'imputato, pur non rivestendo formalmente cariche amministrative, abbia materialmente partecipato all'acquisizione di merci eterogenee rispetto all'oggetto sociale della società fallita, attraverso la creazione di un ramo d'azienda appositamente destinato alla sottrazione di beni senza pagarne il corrispettivo ai fornitori, e alla successiva distrazione del ricavato della vendita di tali merci, cagionando così l'aggravamento del dissesto e il fallimento della società. In tali casi, la consapevolezza dell'imputato in ordine alla natura illecita delle condotte poste in essere è desumibile dalla spendita di false generalità nell'ambito delle trattative con i fornitori, nonché dalla sua diretta partecipazione alle operazioni di compravendita. Il concorso di reati è configurabile in quanto le operazioni dolose di acquisto della merce, con assunzione di un debito non pagato e insolvibile per le condizioni dell'impresa, e la successiva distrazione del ricavato della rivendita, integrano sia il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale sia quello di bancarotta impropria per causazione del fallimento con operazioni dolose, essendo l'aggravamento del dissesto riconducibile causalmente a tali condotte. Il comportamento processuale dell'imputato, limitato alla mera resa di interrogatorio e partecipazione al processo, non integra un atteggiamento collaborativo apprezzabile ai fini della concessione delle attenuanti generiche, così come l'esecuzione da parte dello stesso di indicazioni di altri imputati non rileva ai fini dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., in presenza di un apporto materiale rilevante alle condotte distrattive. Infine, l'attestazione dell'ufficiale giudiziario circa il mancato reperimento dell'imputato al domicilio indicato per le notifiche, in assenza di prova di falso ideologico, non è inficiata dalla mera produzione di una certificazione anagrafica attestante il mantenimento della residenza in quel luogo, in quanto il dato formale non è incompatibile con la constatazione di una diversa realtà di fatto da parte del pubblico ufficiale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente

Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere

Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere

Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

2. (OMISSIS), nato ad (OMISSIS);

3. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 11/11/2013 della Corte d'Appello di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ZAZA Carlo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impu…

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