Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2920 del 24 luglio 1993
ECLI:IT:CASS:1993:2920PEN
Massima
Massima ufficiale
In tema di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti la norma di cui all'art. 678 c.p. va integrata con quanto previsto dall'art. 47 T.U. di P.S. e dagli artt. 81 ss. del relativo regolamento, secondo i quali la licenza dell'autorità è indispensabile anche per la fabbricazione e la vendita di artifici e giocattoli pirici. Ne consegue che rientrano in tale previsione contravvenzionale anche quei giochi che utilizzano miscele semplicemente detonanti.
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