Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Latina sentenza breve n. 394 del 2020

ECLI:IT:TARLT:2020:394SENB

Massima

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L'Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento amministrativo entro il termine previsto dalla legge, adottando un provvedimento espresso, e il suo silenzio-inadempimento configura un'omissione illegittima suscettibile di essere rimossa mediante l'intervento del giudice amministrativo, il quale può ordinare all'Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio, con riserva di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il principio di buona amministrazione e di tutela del cittadino impone all'Amministrazione di assicurare la conclusione tempestiva dei procedimenti amministrativi, evitando ritardi ingiustificati e garantendo l'effettività della tutela giurisdizionale. L'obbligo di provvedere entro il termine stabilito dalla legge costituisce un principio generale dell'azione amministrativa, a presidio del buon andamento e dell'imparzialità dell'attività della pubblica amministrazione, nonché della certezza dei rapporti giuridici. Il silenzio-inadempimento dell'Amministrazione, oltre a ledere il diritto del cittadino a ottenere una risposta in tempi ragionevoli, può determinare un pregiudizio concreto ed attuale, tale da giustificare l'intervento del giudice amministrativo volto a ripristinare la legalità violata e a garantire l'effettività della tutela. In tale contesto, il giudice amministrativo, accertato l'inadempimento dell'Amministrazione, può ordinare a quest'ultima di provvedere entro un termine perentorio, con riserva di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, al fine di assicurare la conclusione del procedimento e la tutela del cittadino. La condanna alle spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario, rappresenta un ulteriore strumento di responsabilizzazione dell'Amministrazione e di rafforzamento della tutela del cittadino.

Sentenza completa

Pubblicato il 29/10/2020

N. 00394/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00397/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 117, comma 2, cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 397 del 2020, proposto da
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Latina non costituita in giudizio;

per ottenere

la declaratoria di illegittimità del silenzio/inadempimento serbato dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Formia sull'istanza di registrazione del contratto di comodato di scopo inoltrata telematicamente in data 20.5.2020, e per l'effetto,;

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