Cassazione penale Sez. V sentenza n. 11216 del 13 marzo 2019

ECLI:IT:CASS:2019:11216PEN

Massima

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La falsa attestazione del pubblico dipendente circa la sua presenza in ufficio riportata nei cartellini marcatempo o nei fogli di presenza non integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico, in quanto tali documenti non hanno natura di atto pubblico, ma costituiscono mera attestazione del dipendente inerente al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica, e non contengono manifestazioni dichiarative o di volontà riferibili alla Pubblica Amministrazione. Tuttavia, la falsa annotazione contenuta nei registri di presenza giornaliera integra il reato di truffa in danno dell'ente pubblico, in quanto l'apparenza di un lavoro svolto oltre l'orario consueto consentirebbe al dipendente di accampare pretese, anche non economiche, nei confronti dell'Amministrazione, col conseguimento di un ingiusto profitto. Inoltre, l'esclusione del falso in atto pubblico e del tentativo di truffa relativo a una delle giornate considerate, comporta la non sussistenza dell'abitualità della condotta, rendendo applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in presenza di una minima offensività della condotta e in assenza di ulteriori accertamenti fattuali necessari per la sua verifica.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo - Presidente

Dott. ZAZA Carlo - Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara - Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 23/10/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SETTEMBRE ANTONIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa PICARDI ANTONIETTA, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per articolo 479 c.p. e riconoscimento dell'articolo 131 bis c.p. per articoli 56 e 640 c.p.
Il difensore presente, …

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