Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza n. 292 del 2022

ECLI:IT:TARBA:2022:292SENT

Massima

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Il Comune, nell'esercizio della propria potestà amministrativa, è tenuto a garantire il rispetto delle garanzie procedimentali previste dalla legge n. 241/1990, assicurando la partecipazione di tutti i soggetti i cui interessi possano essere direttamente pregiudicati dall'adozione del provvedimento finale. In particolare, l'amministrazione comunale deve comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti facilmente individuabili, al fine di consentire un effettivo contraddittorio, anche quando il provvedimento finale sia destinato a incidere su situazioni giuridiche acquisite in virtù di precedenti atti amministrativi. Il mancato coinvolgimento del condominio, già autorizzato all'utilizzo di un'area comunale, nel procedimento volto all'affidamento della medesima area ad un terzo soggetto, integra una violazione delle regole partecipative che comporta l'annullamento degli atti adottati in violazione di tali principi. L'amministrazione, infatti, non può legittimamente pretermettere il soggetto già titolare di un diritto sull'area oggetto di concessione, senza previamente revocare o annullare l'atto che ne aveva riconosciuto la legittimazione. Il rispetto del giusto procedimento e del principio di leale collaborazione tra privato e pubblica amministrazione costituisce un imprescindibile canone di legittimità dell'azione amministrativa, a tutela delle situazioni giuridiche soggettive acquisite dai privati.

Sentenza completa

Pubblicato il 25/02/2022

N. 00292/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01349/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1349 del 2015, proposto da Condominio Villaggio Quadrifoglio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Cassano, Michele Paparella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabio Cassano in Bari, via De Laurentis, 6/16;

contro

Comune di Grumo Appula, non costituitosi in giudizio;

nei confronti

Comunione Club Agorà, Associazione Comunione Club Agorà, non costituitisi in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio comunale di Grumo Appula n. 137 del 23.12.2014 conosciuta in data 23.7.2015, con cui…

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