Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia sentenza n. 571 del 2015

ECLI:IT:TARBS:2015:571SENT

Massima

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Il canone patrimoniale non ricognitorio di cui all'art. 27 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada) non può essere cumulato con il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. 446/1997, in quanto quest'ultimo costituisce il limite massimo di prelievo per l'occupazione di beni pubblici appartenenti al demanio stradale. Il Comune non può, pertanto, prevedere l'applicazione del canone non ricognitorio in aggiunta al COSAP, dovendo invece detrarre dall'importo del COSAP gli eventuali altri canoni già riscossi per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Inoltre, in assenza del decreto ministeriale previsto dall'art. 67 del regolamento di attuazione del Codice della strada, il Comune non può esercitare il potere regolamentare di cui all'art. 27, essendo necessaria un'apposita istruttoria per la determinazione del canone in relazione alle caratteristiche specifiche di ciascun rapporto concessorio, secondo i criteri definiti dalla legge. Infine, il canone non può essere imposto per le occupazioni che ricadono nelle fasce di rispetto stradali, in quanto trattasi di superfici laterali rispetto alle strade che possono essere di proprietà di soggetti diversi dall'Ente locale, i quali ne conservano la titolarità e la disponibilità ancorché con le limitazioni derivanti dalla presenza del vincolo conformativo della proprietà.

Sentenza completa

N. 01139/2013
REG.RIC.

N. 00571/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01139/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1139 del 2013, proposto da:
Enel Distribuzione Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to ((omissis)) in Brescia, ((omissis)) n. 2/A;

contro

Comune di Padenghe Sul Garda, Unione dei Comuni Valtenesi, non costituitisi in giudizio;

per l'annullamento

- DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE IN DATA 19/6/2013 N. 22, DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO;

- DELLA DELIBERAZIONE GIUNTALE 25/6/2013 N. 66, DI APPROVAZIONE DELLE …

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