Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1567 del 4 febbraio 1991

ECLI:IT:CASS:1991:1567PEN

Massima

Massima ufficiale
In materia di stupefacenti, l'ipotesi prima contemplata dall'art. 72 legge 22 dicembre 1975 n. 685 e la nuova ipotesi di cui all'art. 71 comma quinto stessa legge (introdotta dall'art. 14 legge 26 giugno 1990 n. 162) non coincidono. Perché possa ritenersi sussistente quest'ultima ipotesi è necessario non solo che la quantità della sostanza stupefacente non superi quella dose che già la giurisprudenza precedente alla riforma riteneva far scattare l'ipotesi di cui all'art. 71 della vecchia formulazione, ma anche che il fatto presenti connotati tali da farlo ritenere di "lieve entità", cioè insuscettibile di quella oggettiva pericolosità per la collettività che inibisce un trattamento sanzionatorio particolarmente mite per una legge di riforma il cui obiettivo è stato quello di inasprire la repressione penale dell'uso e spaccio delle sostanze stupefacenti. Pertanto non rientra nell'ipotesi di cui all'art. 71, comma quinto, legge 22 dicembre 1975, modificato dalla legge 162/1990, il caso di detenzione di cinque dosi di eroina da parte di soggetto che esercita attività di spaccio.

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