Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9376 del 9 novembre 1983

ECLI:IT:CASS:1983:9376PEN

Massima

Massima ufficiale
Gli artt. 11, 59 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela di cose d'antichità e d'arte, hanno come destinatari non solo i proprietari del bene vincolato ed i soggetti a questi equiparati, ma anche tutti gli altri soggetti (terzi estranei) i quali, pur non essendo titolari di poteri e facoltà sul bene medesimo, possono, di fatto, attraverso un loro comportamento (demolizione, rimozione, modifica, restauro senza autorizzazione ministeriale) modificare la condizione materiale o giuridica della "res" nel senso vietato dalla norma.

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