Cassazione penale Sez. V sentenza n. 29878 del 15 giugno 2017

ECLI:IT:CASS:2017:29878PEN

Massima

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Il delitto di bancarotta impropria per operazioni dolose ai sensi dell'art. 223, comma 2, n. 2, della legge fallimentare può configurarsi anche quando le condotte dolose costituiscono di per sé reati autonomi, purché abbiano cagionato il fallimento della società. Tali operazioni dolose possono consistere in abusi di gestione, infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo, ovvero in atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria dell'impresa, diversi dai diretti depauperamenti del patrimonio sociale che configurano la bancarotta fraudolenta patrimoniale. L'eventuale rilievo penale autonomo della condotta non esclude la configurabilità della bancarotta impropria, in quanto questa norma costituisce una fattispecie di chiusura volta a sanzionare penalmente tutte le condotte, di rilievo penale o meno, che abbiano cagionato il fallimento, anche se già contemplate da altre fattispecie delittuose. Inoltre, la responsabilità per il delitto di bancarotta impropria per operazioni dolose può essere attribuita all'amministratore o liquidatore della società fallita, anche quando le condotte illecite siano state realizzate attraverso l'utilizzo di altre società, purché egli ne abbia consapevolmente diretto e coordinato l'attività illecita, senza che rilevi l'eventuale corresponsabilità degli utilizzatori finali della manodopera. Infine, l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta impropria per operazioni dolose è integrato dalla consapevolezza, in capo all'amministratore o liquidatore, della pericolosità delle condotte poste in essere per l'integrità patrimoniale della società, a prescindere dalla sua convinzione di agire nell'interesse dei clienti. Il nesso di causalità tra le operazioni dolose e il fallimento non viene meno per il fatto che il curatore abbia deciso di non coltivare ulteriormente le controversie relative all'attività illecita, in quanto tale scelta, approvata dagli organi del fallimento, non può configurare una causa sopravvenuta sufficiente a determinare l'evento.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo - Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina - Consigliere

Dott. SCOTTI ((omissis)) - Consigliere

Dott. SCARLINI Enrico V. - rel. Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/07/2015 della CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LOY M.F..
IL PROC. GEN. CONCLUDE PER IL RIGETTO.
Udito il difensore (Ndr: testo originale non comprensibile).
Il difensore presente espone le considerazioni a sostegno della richiesta di a…

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