Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8534 del 23 giugno 2000

ECLI:IT:CASS:2000:8534CIV

Massima

Massima ufficiale
La rescissione del contratto di appalto di opere pubbliche si distingue dalla rescissione del contratto in generale per le sue connotazioni pubblicistiche, che ne fanno un mezzo di natura autoritativa, che si sostanzia in un atto amministrativo, comunemente ritenuto espressione di autotutela della p.a. Detto potere, per essere legittimamente esercitato, deve essere previsto per legge, e si deve manifestare nelle forme di legge. Ne consegue, alla stregua del combinato disposto degli artt. 29 del d.P.R. n. 1063 del 1962 340 della legge n. 2248 del 1865 e 27, 28 e 29 del R.D. n. 350 del 1895, che, per l'avvio del procedimento di rescissione del contratto di cui si tratta, occorre una formale dichiarazione in tal senso effettuata dalla P.A., non essendo sufficienti l'ordine impartito all'appaltatore di riprendere i lavori sospesi e il rifiuto da lui opposto all'esecuzione. da vedere: Sen 16/02/1998 1642 sez 1 Civ Sen 26/02/1991 2052 sez 1 Civ

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