Cassazione penale Sez. II sentenza n. 46873 del 13 novembre 2014

ECLI:IT:CASS:2014:46873PEN

Massima

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La ricusazione di un giudice penale costituisce un istituto eccezionale, in quanto determina limiti all'esercizio del potere giurisdizionale e consente un'ingerenza delle parti nell'ordinamento giudiziario, sottratta di norma alla loro disponibilità. Di conseguenza, i casi, le formalità e i termini di proposizione della ricusazione hanno carattere di tassatività, con esclusione di ogni interpretazione analogica o estensiva. L'incompatibilità del giudice, che legittima la ricusazione, rappresenta l'eccezione rispetto alla regola della compatibilità, in quanto il sistema giudiziario deve presumersi improntato al principio del giudice terzo e imparziale. Pertanto, le cause di incompatibilità, previste dall'art. 36 c.p.p., devono essere interpretate in modo restrittivo, senza possibilità di creare nuove ipotesi in via interpretativa. In particolare, la grave inimicizia, di cui all'art. 36, comma 1, lett. d), c.p.p., non può desumersi dai provvedimenti adottati dal giudice nell'esercizio delle sue funzioni, ma deve trovare riscontro in rapporti personali estranei al processo, ancorati a circostanze oggettive. Né la mera proposizione di denunce penali o azioni civili da parte della parte nei confronti del giudice può integrare tale causa di incompatibilità, in quanto il sistema non può consentire che la scelta del giudice naturale sia rimessa all'iniziativa unilaterale della parte. Infine, la mancata celebrazione di un'udienza camerale in contraddittorio per la decisione sull'istanza di ricusazione, ai sensi dell'art. 41 c.p.p., non integra un vizio di legittimità costituzionale, in quanto tale previsione normativa si concilia con il principio del giusto processo e della ragionevole durata del procedimento.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SENTENZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IANNELLI Enzo - Presidente

Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sulla dichiarazione di ricusazione depositata in data 8/10/2014 da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

nei confronti di alcuni dei componenti del Collegio giudicante della Sezione Sesta Penale di questa Corte di Cassazione nell'ambito del proc. iscritto al nr. 17126/2014 R.G.;

visti gli atti e il ricorso;

udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Dott. ((omissis)) ALMA.

RITENUTO IN FATTO

Con atto depositato in Cancelleria in data 8/10/2014 (OMISSIS) ha presentato dichiarazione di ricusazione nei confronti dei consiglieri Dott. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali componenti del Collegio della…

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