Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10181 del 29 settembre 1998
ECLI:IT:CASS:1998:10181PEN
Massima
Massima ufficiale
La proibizione dell'uso di additivi chimici, di cui all'art. 5, lett g) della legge 30 aprile 1962 n. 283, tende ad inibire le condotte con le quali vengono aggiunte alle sostanze alimentari altre sostanze che alimentari non sono. Non essendo l'alcol etilico un additivo chimico, il suo impiego per la preparazione di alimenti e bevande non è preveduto come reato dall'art. 5 citato.
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