Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 26966 del 29 novembre 1990

ECLI:IT:CASS:1990:26966PEN

Massima

Massima ufficiale
Per la punibilità di fatti originariamente contestati ai sensi dell'art. 324 cod. pen. (interesse privato in atti di ufficio), abrogato dall'art. 20 legge 26 aprile 1990, n. 86 (modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), è necessario che essi rientrino nel fatto tipico dell'art. 323 cod. pen., nella formulazione di cui all'art. 13 della indicata legge n. 86 del 1990, sotto il titolo del nuovo reato di abuso di ufficio, del quale il giudice, deve prima accertare la sussistenza dell'elemento materiale, cioè se il fatto commesso integri o meno simile abuso, e solo dopo il risultato positivo di tale indagine può andare a verificare, nell'ambito dell'esame dell'elemento psicologico, la direzione della volontà verso un fine di vantaggio ingiusto (mentre prima, per i fatti contestati come art. 324 cod. pen., era possibile che il giudice compisse di pari passo le due analisi sull'elemento oggettivo e su quello psicologico).

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