Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7760 del 17 agosto 1982

ECLI:IT:CASS:1982:7760PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di delitto di detenzione di arma da guerra, l'elemento psicologico è ravvisabile quando la detenzione sia cosciente e volontaria, nonché obiettivamente illegittima, ossia contraria alle prescrizioni legislative che disciplinano la materia. Non assume pertanto rilievo la coscienza dell'antigiuridicità della condotta, poiché la mancanza di tale consapevolezza, per ignoranza o per errore, si risolve nell'ignoranza della norma penale, inescusabile in base all'. 5 cod. PEN..

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