Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 2578 del 2017

ECLI:IT:TARNA:2017:2578SENT

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: Quando il bando di gara per l'affidamento di un servizio pubblico prevede, quale requisito di partecipazione, l'iscrizione delle ditte concorrenti presso la Camera di Commercio per attività "inerente" o "attinente" all'oggetto dell'appalto, tale requisito deve essere interpretato in senso ampio e flessibile, alla luce del principio di massima partecipazione e concorrenza, ritenendosi sufficiente l'iscrizione per l'esercizio di almeno una delle attività tipiche del servizio posto in gara, anche se non coincidente o esattamente corrispondente. Pertanto, l'iscrizione della ditta aggiudicataria per l'attività prevalente di raccolta rifiuti e l'attività secondaria di trasporto e gestione rifiuti, compreso lavaggio dei cassonetti, è idonea a soddisfare il requisito di idoneità professionale richiesto, anche quando l'appalto preveda, oltre al servizio di igiene urbana sul territorio comunale, un servizio accessorio di pulizia di immobili comunali. Inoltre, la mancata presentazione, da parte della ditta aggiudicataria, delle dichiarazioni sull'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 relativamente ai titolari di cariche di una società dalla quale ha affittato un ramo d'azienda nell'anno antecedente il bando, non costituisce causa di esclusione automatica dalla gara, in quanto il disciplinare di gara prevede la possibilità di regolarizzazione e il pagamento di una sanzione pecuniaria. Ciò anche quando emerga che uno degli ex amministratori della società cedente abbia riportato condanne penali, purché per reati non ricompresi nell'elenco tassativo di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici. Infine, il giudizio di anomalia dell'offerta, espresso dalla commissione di gara, costituisce espressione di ampia discrezionalità sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di manifesto e decisivo travisamento dei fatti, non essendo sufficiente la mera contestazione, da parte di un concorrente, della congruità del costo del lavoro indicato nell'offerta dell'aggiudicataria, ove tale contestazione non sia sorretta da elementi di palese e ingiustificata incongruità.

Sentenza completa

Pubblicato il 12/05/2017

N. 02578/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00428/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 428 del 2017, proposto da:
A.M. Tecnology Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), con i quali elettivamente domicilia presso l’avv. ((omissis)) in Napoli, via ((omissis)) n. 38;

contro

- Comune di Mariglianella, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Vannella Gaetani, 27;
- Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Campania e Molise, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per l…

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