Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10058 del 29 settembre 1987

ECLI:IT:CASS:1987:10058PEN

Massima

Massima ufficiale
L'art. 1, sesto comma d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, punisce chi non tiene o non conserva taluna delle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'i.v.a., indicate ai punti a) e b) dell'art. 14 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi). Il richiamo al predetto art. 14 non ha lo scopo di individuare i destinatari del relativo obbligo, ma unicamente di specificare quali sono le scritture la cui mancata tenuta e/o conservazione costituisce reato. (Nella specie l'imputato aveva erroneamente sostenuto che il richiamo all'indicato art. 14 d.p.r. n. 600 del 1973 comportava la sussistenza di un presupposto soggettivo, relativo alla persona dell'obbligato, che deve essere uno dei soggetti indicati nell'art. 13 stesso dpr (societa`, enti pubblici, persone fisiche che esercitano imprese commerciali ecc.) e non chi, come il ricorrente, svolgeva attivita` artigianale di falegname).

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