Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11598 del 18 marzo 2016

ECLI:IT:CASS:2016:11598PEN

Massima

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Il differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, presuppone che le condizioni di salute del condannato siano incompatibili con il regime detentivo, in quanto la malattia da cui è affetto sia grave e tale da porre in pericolo la vita o da provocare altre rilevanti conseguenze dannose, esigendo cure e trattamenti che non possano essere praticati in regime di detenzione intramuraria. Il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato siano compatibili con le finalità rieducative della pena e con le possibilità concrete di reinserimento sociale, bilanciando l'interesse del condannato a essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività. Qualora, nonostante la presenza di gravi condizioni di salute, il condannato sia in grado di partecipare consapevolmente a un processo rieducativo e residui un margine di pericolosità sociale, può essere disposta, in luogo del differimento della pena, la detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-ter, comma 1-ter, dell'Ordinamento Penitenziario. Il giudice deve quindi verificare dapprima la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per concedere il differimento e poi, eventualmente, disporre la detenzione domiciliare in alternativa alla sospensione dell'esecuzione, qualora ricorrano ragioni particolari rilevanti sul piano delle caratteristiche del reo e delle sue condizioni personali e familiari o sul piano della gravità e durata della pena da scontare.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORTESE Arturo - Presidente

Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere

Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere

Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere

Dott. BONI Monica - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 3899/2013 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di PALERMO del 13/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. ((omissis));
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. SALZANO Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13 marzo 2014 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato la richiesta di differimento dell'es…

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