Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 5217 del 2011

ECLI:IT:TARLAZ:2011:5217SENT

Massima

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La cessazione della materia del contendere determina l'improcedibilità del ricorso, con conseguente caducazione dei provvedimenti cautelari adottati, e comporta la compensazione delle spese di giudizio. L'Autorità amministrativa, nell'esercizio dei propri poteri di autotutela, può annullare in via di autotutela il provvedimento sanzionatorio impugnato, facendo venir meno l'interesse del ricorrente alla decisione del merito. In tal caso, il giudice amministrativo non può entrare nel merito della controversia, ma deve limitarsi a dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Tale principio trova applicazione ogniqualvolta l'Amministrazione, nel corso del giudizio, rimuova l'atto impugnato, eliminando così la lesione lamentata dal ricorrente e facendo venire meno l'utilità della pronuncia giurisdizionale. La compensazione delle spese di giudizio rappresenta la naturale conseguenza della dichiarazione di improcedibilità per cessazione della materia del contendere, in considerazione della soccombenza virtuale dell'Amministrazione e dell'assenza di una definitiva pronuncia sul merito della controversia.

Sentenza completa

N. 07734/2010
REG.RIC.

N. 05217/2011 REG.PROV.COLL.

N. 07734/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7734 del 2010, proposto da:
Soc Mediatel Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Roma, via Emilia, 88;

contro

Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della delibera n. 93/10/csp con la quale si ingiunge alla societa' ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25.000,00 (vio…

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