Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 26375 del 10 ottobre 2024

ECLI:IT:CASS:2024:26375CIV

Massima

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La dichiarazione di incandidabilità degli amministratori locali ai sensi dell'art. 143, comma 11, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) non consegue automaticamente al provvedimento di scioglimento dell'amministrazione comunale, ma ha carattere autonomo e richiede una valutazione specifica delle singole posizioni, volta a verificare la sussistenza di elementi di collegamento tra l'amministratore locale e l'oggetto dell'addebito, tali da essere ritenuti idonei ad influenzare e condizionare la formazione della volontà dell'ente pubblico, senza che la condotta dell'amministratore debba necessariamente assumere una connotazione penalmente rilevante. L'elemento soggettivo dell'amministratore può consistere anche solo nel non essere riuscito a contrastare efficacemente le ingerenze e pressioni delle organizzazioni criminali operanti nel territorio, mentre l'elemento oggettivo richiede la verifica di una condotta inefficiente, disattenta ed opaca che si sia riflessa sulla cattiva gestione della cosa pubblica. La valutazione della sussistenza di condotte rilevanti ai fini della dichiarazione di incandidabilità non deve essere compiuta in modo parcellizzato, isolando ciascun comportamento ed esaminandolo singolarmente, ma deve essere effettuata in modo complessivo, tale da valorizzare le interconnessioni tra le condotte stesse, dalla cui trama può emergere la sussistenza dei presupposti per l'incandidabilità. Il procedimento per la dichiarazione di incandidabilità ex art. 143, comma 11, TUEL è regolato, in via generale, dagli artt. 737 e ss. del codice di procedura civile, e, quanto alle forme, in parte risulta disciplinato espressamente da tale normativa, mentre, nella parte non regolata, risulta rimesso nel suo svolgimento - che è attuato con impulso di ufficio - alla disciplina concretamente dettata dal giudice, la quale dovrà garantire il rispetto del principio del contraddittorio e di quello del diritto di difesa. In tale procedimento, mentre possono essere allegati fatti nuovi, non possono essere proposte domande o eccezioni nuove, in quanto ciò snaturerebbe la natura del reclamo quale mezzo di impugnazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente

Dott. PARISE Clotilde - Consigliere

Dott. TRICOMI Laura - Relatore

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere

Dott. RUSSO Rita Elvira Anna - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24561/2023 R.G. proposto da:
Di.Ro., Ia.Ma., elettivamente domiciliati in Bari, Corso (omissis), presso lo studio dell'avvocato LA.MA. (omissis) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati VI.AL. (omissis), DE.PE. (omissis), come da procura speciale in atti;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente del Consiglio p.t., domiciliati ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS8022403…

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