Cassazione civile Sez. Trib. sentenza n. 7348 del 11 maggio 2012

ECLI:IT:CASS:2012:7348CIV

Massima

Massima ufficiale
In materia di imposta sulla pubblicità, le insegne sono soggette all'imposta ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 507 del 1993, con le sole esenzioni di cui all'art. 17 del medesimo decreto, che riguarda - tra l'altro - le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguano la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie fino a cinque metri quadri; ne deriva che le insegne ubicate in luoghi diversi dalla sede o di dimensioni superiori sono soggetti all'imposta. (Nella specie, la Commissione tributaria regionale aveva escluso l'assoggettabilità ad imposta di uno striscione di otto metri quadri esposto in un cantiere edile, equiparandolo ad un'insegna, sebbene il cantiere appartenesse a soggetto diverso da quello pubblicizzato; la S.C., nel cassare la decisione, ha affermato il principio su esteso).

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